Rimborso delle fatture AVS/AI

Alcune prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità (AI) sono pagate prima dall’assicurato, cui vengono poi rimborsate. È il caso delle fatture per apparecchi acustici, per il contributo per l’assistenza e per le spese di trasporto.

Le fatture per le prestazioni a carico dell’AI devono essere inviate all’Ufficio AI del Cantone che ha emesso la decisione. Dopo la verifica e la convalida vengono quindi spedite all’UCC, dove vengono scansionate e registrate nel sistema per essere controllate e pagate.

Le fatture devono essere compilate integralmente e contenere sia il numero AVS dell’assicurato sia le coordinate di pagamento. Soltanto in questo modo è possibile garantire il disbrigo in tempi ragionevoli.

Alla prima fattura ricevuta, l’UCC crea un numero d’identificazione del fornitore (NIF) che permette di identificarlo. Questo numero deve essere indicato su ogni fattura per accelerarne il disbrigo.

Ogni domanda concernente il rimborso di prestazioni a un assicurato deve essere inviata all’Ufficio AI che ha emesso la decisione.

I moduli per l’invio delle fatture si trovano al seguente link:

Ultima modifica 23.08.2021

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