Gli elementi di calcolo delle rendite per superstiti sono:
- gli anni di contribuzione,
- i redditi da attività lucrativa e
- gli accrediti per compiti educativi o assistenziali della persona deceduta.
I superstiti percepiscono una rendita completa (scala delle rendite 44) se la persona deceduta ha versato contributi per l’intera durata contributiva, ossia dal 1° gennaio dell’anno successivo al compimento dei 20 anni fino al decesso.
In caso di durata di contribuzione incompleta, vale a dire se la persona deceduta non conta lo stesso numero di anni interi di contribuzione della sua classe di età, è versata una rendita parziale (scala delle rendite 1-43). La rendita parziale è calcolata secondo il rapporto esistente tra gli anni di contribuzione effettivi della persona deceduta e la durata di contribuzione completa.
Al decesso di uno dei coniugi beneficiari di una rendita di vecchiaia, un supplemento di vedovanza viene aggiunto alla nuova rendita. Il supplemento è tuttavia concesso solo fino a concorrenza dell’importo massimo della rendita di vecchiaia.
Se una persona adempie contemporaneamente le condizioni poste per una rendita per superstiti e per una rendita di vecchiaia o d’invalidità, si versa solo la rendita più elevata.