Su questa pagina le persone assicurate troveranno le informazioni necessarie sulle condizioni da adempiere per ottenere una rendita AVS e la possibilità di anticipare o aggiornare il pagamento di una rendita di vecchiaia.
In Svizzera il termine "età di riferimento" corrisponde a "età pensionabile".
Quando si raggiunge l'età di riferimento?
L’età di riferimento degli uomini è fissata a 65 anni.
In seguito alla riforma AVS21 accettata dal popolo svizzero, l'età di riferimento per le donne passerà gradualmente da 64 a 65 anni, nel modo seguente:
Lei ottiene una rendita di vecchiaia se:
- ha versato contributi AVS/AI per almeno 12 mesi, o
- è stato assicurato per almeno un anno e, durante questo periodo il coniuge, che esercitava un’attività lavorativa, ha pagato almeno il doppio del minimo contributivo, oppure
- Le possono essere assegnati degli accrediti per compiti educativi o assistenziali.
Il diritto ad una rendita di vecchiaia nasce il mese successivo al compimento dell’età di riferimento e si estingue alla fine del mese del decesso.
Anticipazione
È possibile anticipare la rendita di vecchiaia di 1 o 2 anni.
Per gli uomini e le donne nate fino al 1960, il tasso di riduzione applicato ammonta a 6,8% per ogni anno di anticipo.
Le donne nate tra il 1961 e il 1969 che anticipano il versamento della loro rendita AVS usufruiscono di un tasso di riduzione più favorevole applicabile dal 1° gennaio 2025.
Il passaggio dalla vita lavorativa al pensionamento è possibile in modo progressivo dal 1° gennaio 2024. Può richiedere di riscuotere una quota tra il 20% e l’80% della Sua prestazione, e anticipare la Sua rendita al mese esatto.
Se anticipa il versamento della Sua rendita, quest’ultima verrà ridotta per tutta la durata del pensionamento.
Nessuna rendita per figli viene versata durante il periodo dell’anticipazione.
La Sua domanda deve essere presentata al più tardi alla fine del mese durante il quale desidera percepire la rendita anticipata.
Rinvio
È possibile rinviare il pagamento della Sua rendita di 1 anno fino ad un massimo di 5 anni. Riceverà così una rendita di vecchiaia con un supplemento mensile.
Se desidera rinviare la Sua rendita di vecchiaia, deve presentare la Sua domanda entro 1 anno dal compimento dell’età di riferimento.
Dal 1° gennaio 2024, sarà possibile richiedere il posticipo totale o parziale della rendita. La quota di rinvio parziale potrà essere espressa in percentuale (dal 20% fino all’80%) o in franchi. Tramite richiesta, sarà possibile riconsiderare la propria decisione mensilmente, e richiedere il versamento parziale o totale della rendita. La variazione della quota è possibile un’unica volta entro i 5 anni dopo l’età di riferimento, a condizione che nessuna modifica sia già stata richiesta durante il periodo di riscossione anticipata.
Non occorre determinare in anticipo la durata del rinvio. Il diritto nasce al più presto un anno dopo il raggiungimento dell’età di riferimento e si estingue al compimento dei 70 anni.
Quando rinvia il pagamento della Sua rendita di vecchiaia, rinvia contemporaneamente gli eventuali diritti a delle rendite per figli.
Proseguire l’attività lavorativa dopo i 65 anni
Per le persone che svolgono un’attività lavorativa in Svizzera e che hanno già raggiunto l’età pensionabile permane l’obbligo contributivo, o sul salario complessivo, o con una franchigia di 1'400 franchi al mese.
In compenso, possono a determinate condizioni usufruire dei seguenti vantaggi:
- Tener conto dei contributi AVS versati dopo i 65 anni di età;
- Colmare delle lacune contributive;
- Migliorare il reddito annuale determinante;
- Migliorare la rendita di vecchiaia (fino all’ammontare della rendita massima).
Se continua a versare contributi dopo l’età di riferimento, potrà richiedere il ricalcolo della rendita, ma unicamente su richiesta, ed unicamente una sola volta.
Il diritto sorge al più presto il mese successivo alla domanda di ricalcolo.
Richiedere un nuovo calcolo non implica automaticamente la revoca del rinvio.