Rendite d'invalidità

Per avere diritto a una rendita d'invalidità svizzera devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • aver compiuto 18 anni
  • incapacità lavorativa e di guadagno minima del 40% per un anno senza interruzioni

Esistono due sistemi di rendite, che dipendono dalla data di nascita del diritto:

 

Nascita del diritto fino al 31 dicembre 2021 (vecchio sistema)

Nascita del diritto a partire dal 1° gennaio 2022 (nuovo sistema)

Un quarto di rendita

Grado di invalidità di almeno il 40%

Un grado di invalidità del 40% dà diritto a una quota di rendita pari al 25% di una rendita intera. Per un grado di invalidità compreso tra il 40% e il 49%, la quota di rendita aumenta progressivamente di 2,5 punti percentuali per ogni punto percentuale di invalidità.

 

Mezza rendita

Grado di invalidità pari almeno al 50%

Per un grado di invalidità compreso tra il 50% e il 69%, la quota di rendita corrisponde al grado di invalidità.

Tre quarti di rendita

Grado di invalidità almeno del 60%

Rendita intera

Grado di invalidità superiore o pari al 70%

Grado di invalidità superiore o pari al 70%

Il grado di invalidità delle prestazioni concesse è valutato in base alle disposizioni legali svizzere in vigore e non è in alcun modo legato alle decisioni della sicurezza sociale del paese di origine o di residenza dell'assicurato.

Documenti utili:

4.04.i (ahv-iv.ch)

Ultima modifica 24.06.2025

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