Rendite d'invalidità

Il diritto alla rendita nasce al più presto quando la persona assicurata ha presentato in media un’incapacità al lavoro del 40% per almeno un anno, senza interruzione notevole e, alla scadenza di questo termine, presenta ancora un’incapacità al guadagno di almeno 40%.

La rendita d’invalidità può essere concessa al più presto a partire dell’età di 18 anni.

Per preservare la totalità dei diritti alle prestazioni dell’AI, raccomandiamo di presentare la richiesta entro un termine di 6 mesi dopo la sospensione del lavoro.

La revisione "Ulteriore sviluppo dell'AI" introduce un nuovo sistema di rendita lineare a partire dal 1° gennaio 2022, che si applica a tutte le rendite d'invalidità il cui diritto nasce dopo il 31 dicembre 2021.

Il nuovo sistema prevede che le rendite vengano fissate in quota percentuale di una rendita completa, quota determinata secondo il grado di invalidità.

  • Per un grado d'invalidità del 70% o più, la persona assicurata ha diritto ad una rendita completa.
  • Per un grado d'invalidità compreso tra il 50 e il 69%, la percentuale della rendita corrisponde al grado d'invalidità.
  • Un grado d'invalidità del 40% dà diritto al 25% di una rendita completa. Per un grado d’invalidità compreso tra il 40% e il 49%, la percentuale di rendita aumenta progressivamente di 2,5 punti percentuali per ogni punto percentuale d’invalidità.

Le rendite d'invalidità determinate secondo il vecchio sistema continueranno tuttavia ad essere pagate, parallelamente alle nuove rendite.

Il vecchio sistema di rendite dell'AI prevede 4 livelli determinati dal grado d’invalidità:

  • Rendite complete quando la persona assicurata presenta un grado d'invalidità del 70% almeno 
  • Tre quarti di rendita se la persona assicurata presenta un grado d'invalidità del 60% almeno 
  • Mezze rendite se la persona assicurata presenta un grado d'invalidità del 50% almeno 
  • Quarti di rendita se la persona assicurata presenta un grado d'invalidità del 40% almeno.

In alcuni casi, le attuali rendite concesse secondo la legge precedente saranno convertite al nuovo sistema lineare. Questo cambiamento avrà luogo se nel corso di una revisione il grado di invalidità cambia di almeno 5 punti e a condizione che non avvenga una riduzione della rendita in caso di aumento del tasso d’invalidità, o viceversa.

Le rendite delle persone assicurate che hanno già raggiunto l'età di 55 anni al momento dell'entrata in vigore del cambiamento di legge non saranno tuttavia convertite al nuovo sistema (garanzia dei diritti acquisiti).

Fanno eccezione le persone assicurate che non hanno ancora raggiunto l'età di 30 anni al momento dell'entrata in vigore della revisione "Ulteriore sviluppo dell'AI". Le loro rendite saranno convertite al sistema lineare entro i prossimi dieci anni (a partire dal 1° gennaio 2032), a meno che non siano già state adattate nell'ambito di una revisione ordinaria. Se la conversione al sistema lineare comporta una riduzione dell'importo della rendita, verrà mantenuto il vecchio importo.

Le rendite corrispondenti ad un grado inferiore al 50% sono versate unicamente agli assicurati che hanno il domicilio e la residenza abituale in Svizzera. Sono anche concesse ai cittadini svizzeri e a quelli dell’Unione europea (UE) rispettivamente dell’AELS che hanno il domicilio e la residenza abituale in uno degli Stati membri dell’UE rispettivamente dell’AELS.

Il grado d’invalidità delle prestazioni concesse viene valutato in funzione delle disposizioni legali svizzere in vigore e non è in nessun caso collegato alle decisioni dell’ente di previdenza sociale del paese di origine o di residenza dell’assicurato.

Ultima modifica 17.01.2022

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