Studenti

Gli studenti senza attività lucrativa, che trasferiscono il loro domicilio all'estero per effettuare una formazione, possono restare assicurati all’AVS/AI/IPG obbligatoria fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono 30 anni.

Condizioni affinché l’assicurazione AVS/AI/IPG obbligatoria continui:

  • Essere domiciliati all’estero

  • Avere meno di 30 anni

  • Non esercitare nessuna attività lucrativa

  • Essere stati assicurati almeno 5 anni consecutivi all’AVS/AI immediatamente prima dell’inizio degli studi all’estero

  • Informare la nostra Cassa entro i 6 mesi che seguono l’inizio della formazione all’estero

Passato il termine di 6 mesi dall'inizio della formazione all’estero, la continuazione all’assicurazione AVS/AI/IPG obbligatoria non è più possibile.

Tuttavia, a certe condizioni, è possibile aderire all’AVS/AI facoltativa.

Se si soggiorna all’estero per un breve periodo e senza l’intenzione di rimanervi, bisogna annunciarsi presso la propria Cassa di compensazione.


Ulteriori informazioni

Ultima modifica 29.09.2020

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