Su questa pagina i beneficiari di prestazioni AVS/AI troveranno informazioni riguardanti le variazioni che le prestazioni AVS/AI versate dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC) possono subire.
Corsi di cambio
La conversione delle prestazioni in valuta estera è effettuata dai partner finanziari della CSC quando eseguono il pagamento, al tasso del giorno dell’operazione. La CSC non ha alcun influsso sul corso della valuta al momento della transazione.
La CSC utilizza i servizi finanziari di PostFinance, della BPS (Banca Popolare di Sondrio) e del BPE (Gruppo Santander) per il bonifico dei pagamenti.
La conversione di valuta viene effettuata con il corso definito da PostFinance sulla base del tasso interbancario svizzero. La Banca Popolare di Sondrio e il BPE (Gruppo Santander) utilizzano il loro tasso interbancario nazionale.
Ogni pagamento è menzionato nella valuta di tenuta del conto e il valore iniziale in CHF è indicato nel motivo di pagamento.
Spese finanziarie
La CSC sostiene tutte le spese di trasferimento in quanto ordinante del pagamento. I pagamenti sono senza «spese per il beneficiario».
Tuttavia, richiamiamo la vostra attenzione sui seguenti punti:
- le eventuali spese amministrative applicate dall’istituto bancario o postale per effettuare l’accredito sul conto del beneficiario sono a carico di quest’ultimo.
- quando l’istituto bancario o postale non è direttamente collegato al sistema internazionale dei pagamenti, la CSC non può garantire l’esonero dalle spese, in quanto gli stessi vengono tassati dall’intermediario di pagamento.
Ritenuta fiscale in Italia
Dal 1° gennaio 1992 tutte le prestazioni AVS/AI svizzere versate in Italia sono soggette a una ritenuta obbligatoria di imposta del 5 per cento, prelevata dagli istituti finanziari italiani. Tale ritenuta è retta dalla relativa legge italiana del 30 dicembre 1991 e sostituisce l’imposta sul reddito dovuta dal beneficiario per questa prestazione.
Ultima modifica 25.11.2024