Provvedimenti d'integrazione

Questi provvedimenti mirano a migliorare la capacità al guadagno in modo duraturo e sostanziale. Affinché possano continuare ad esercitare un’attività lucrativa o a svolgere i compiti consueti, le persone assicurate sono sostenute dall’AI tramite diversi provvedimenti d’integrazione.

Prima della vostra partenza definitiva all’estero, vi invitiamo a contattare il nostro ufficio affinché si possa esaminare se il diritto alle prestazioni descritte qui di seguito può essere mantenuto dopo il cambiamento di domicilio.


Provvedimenti sanitari

L'AI prende a carico tutti i provvedimenti sanitari necessari per curare le infermità congenite riconosciute, e questo fino al compimento del 20° compleanno. Il rimborso delle spese è basato sulle tariffe della previdenza sociale del paese di residenza, ma al massimo sino a concorrenza delle prestazioni che sarebbero state messe in atto se i provvedimenti fossero stati applicati in Svizzera. 

I contributi versati dai genitori che lavorano in Svizzera (ad es. frontalieri) non permettono in principio di assicurare i loro figli domiciliati all’estero. Se vi trovate in questo tipo di situazione, vi informeremo volentieri sulle attuali disposizioni legali.


Provvedimenti professionali

L’integrazione professionale include diverse prestazioni come l’orientamento professionale, la partecipazione alle spese per la formazione o la riqualifica professionale. Per la prima formazione professionale, l’AI assume i costi supplementari che devono sopportare gli assicurati in seguito alla loro invalidità.

L’assicurazione per l’invalidità versa delle indennità giornaliere agli assicurati che si sottopongono ai provvedimenti summenzionati. Sono destinate a garantire il sostentamento degli assicurati e della loro famiglia durante l’integrazione.

I frontalieri che hanno dovuto smettere la loro attività lavorativa in Svizzera in seguito a un incidente o a una malattia si presenteranno all’ufficio AI del cantone in cui hanno svolto quest’attività professionale.

Al momento della partenza all’estero, i requisiti dell’assicurazione per la concessione dei provvedimenti professionali spesso non sono più adempiti. Per più ampie informazioni, si prega di contattarci.


Mezzi ausiliari

Una persona assicurata invalida ha diritto ai mezzi ausiliari necessari per poter continuare a esercitare la sua attività lucrativa o le sue occupazioni abituali (ad es. nell’ambito dell’economia domestica) o per fronteggiare le difficoltà quotidiane della vita privata nel modo più autonomo e più indipendente possibile.

La copertura dell’assicurazione per i mezzi ausiliari si conclude spesso quando il domicilio viene spostato all’estero. I mezzi ausiliari in prestito devono allora essere restituiti presso un deposito AI o comprati al valore rimanente del mezzo. Se comunque il diritto a dei mezzi ausiliari può essere concesso a un assicurato domiciliato all’estero, lo stesso si spegne al più tardi quando la persona percepisce una rendita AVS anticipata o all’età pensionabile (64 per le donne, 65 per gli uomini).

Prima di un trasloco all’estero, si prega di contattarci.  

Ultima modifica 06.10.2016

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