I beneficiari di rendita devono annunciare immediatamente alla Cassa svizzera di compensazione o all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ogni cambiamento di situazione suscettibile di incidere sulla natura o sull'importo delle prestazioni.
Per l'annuncio, segua i link ...
Importante
- Un'eventuale comunicazione indirizzata ad un altro organismo non esenta l'avente diritto dall'obbligo di informare la cassa di compensazione.
- In base all'art. 25 della LPGA, le rendite indebitamente riscosse devono essere restituite.
- La violazione dell'obbligo d'informare potrà provocare delle sanzioni penali passibili di una pena detentiva o di una multa.
Ultima modifica 12.02.2024