Annunciare un cambio

I beneficiari di rendita devono annunciare immediatamente alla Cassa svizzera di compensazione o all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ogni cambiamento di situazione suscettibile di incidere sulla natura o sull'importo delle prestazioni.

Per l'annuncio, segua i link ... 


Importante

  • Un'eventuale comunicazione indirizzata ad un altro organismo non esenta l'avente diritto dall'obbligo di informare la cassa di compensazione.
  • In base all'art. 25 della LPGA, le rendite indebitamente riscosse devono essere restituite.
  • La violazione dell'obbligo d'informare potrà provocare delle sanzioni penali passibili di una pena detentiva o di una multa.

Ultima modifica 12.02.2024

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https://www.zas.admin.ch/content/zas/it/home/particuliers/obligation-d-informer-pour-les-rentiers.html