All’età di riferimento, la Sua rendita di vecchiaia viene calcolata secondo diversi criteri.
Le rendite sono calcolate sulla base:
- degli anni di contribuzione computabili;
- del reddito proveniente dall’attività lucrativa;
- degli accrediti per compiti educativi e assistenziali.
Se ha soddisfatto il Suo obbligo contributivo senza lacune a partire dall’anno del Suo 21° anno di età fino all’età di riferimento, ha diritto ad una rendita completa.
Se la durata contributiva è incompleta, percepirà una rendita parziale.
La ripartizione dei redditi detta anche "splitting"
Per «splitting» si intende la divisione dei redditi conseguiti durante il matrimonio.
I redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi.
La ripartizione è effettuata quando:
- entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita dell’AVS o dell’AI;
- una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia;
- il matrimonio è sciolto mediante divorzio.
Limite massimo per le rendite di una coppia di coniugi
La somma delle due rendite individuali di una coppia di coniugi non può superare il 150% della rendita massima. Se tale importo massimo è superato, le due rendite individuali sono proporzionalmente ridotte.
Supplemento di rendita AVS per le donne
Le donne nate tra il 1961 ed il 1969 che vanno in pensione all’età di riferimento o oltre, hanno diritto ad un supplemento sulla propria rendita.
Ultima modifica 14.04.2025