Calcolo delle rendite di vecchiaia

Di regola, una rendita di vecchiaia può essere calcolata in modo vincolante solo al momento del raggiungimento dell’età di pensionamento. Solo allora, infatti, sono noti i singoli elementi di calcolo.

Le rendite sono calcolate sulla base:

  • degli anni di contribuzione computabili;

  • del reddito proveniente dall’attività lucrativa;

  • degli accrediti per compiti educativi e assistenziali.

Le persone aventi diritto a prestazioni ricevono una rendita completa (scala delle rendite 44), se l’obbligo contributivo è stato compiuto senza alcuna lacuna a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui hanno compiuto il 21° anno di età.

Se la durata di contribuzione è incompleta, cioè se l’avente diritto non conta lo stesso numero di anni di contribuzione di quello della sua classe d’età, viene concessa una rendita parziale (scala delle rendite 1-43). Di regola, un anno mancante comporta una riduzione della rendita di almeno 1/44.


La ripartizione dei redditi detta anche "splitting"

I redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se:

  • entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita dell’AVS o dell’AI;
  • una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia;
  • il matrimonio è sciolto mediante divorzio.

Limite massimo per le rendite di una coppia di coniugi

La somma delle due rendite individuali di una coppia di coniugi non può superare il 150% della rendita massima. Se tale importo massimo è superato, le due rendite individuali sono proporzionalmente ridotte.

Ultima modifica 14.02.2022

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