Di regola, una rendita di vecchiaia può essere calcolata in modo vincolante solo al momento del raggiungimento dell’età di pensionamento. Solo allora, infatti, sono noti i singoli elementi di calcolo.
Le rendite sono calcolate sulla base:
- degli anni di contribuzione computabili;
- del reddito proveniente dall’attività lucrativa;
- degli accrediti per compiti educativi e assistenziali.
Le persone aventi diritto a prestazioni ricevono una rendita completa (scala delle rendite 44), se l’obbligo contributivo è stato compiuto senza alcuna lacuna a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui hanno compiuto il 21° anno di età.
Se la durata di contribuzione è incompleta, cioè se l’avente diritto non conta lo stesso numero di anni di contribuzione di quello della sua classe d’età, viene concessa una rendita parziale (scala delle rendite 1-43). Di regola, un anno mancante comporta una riduzione della rendita di almeno 1/44.
La ripartizione dei redditi detta anche "splitting"
I redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se:
- entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita dell’AVS o dell’AI;
- una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia;
- il matrimonio è sciolto mediante divorzio.
Limite massimo per le rendite di una coppia di coniugi
La somma delle due rendite individuali di una coppia di coniugi non può superare il 150% della rendita massima. Se tale importo massimo è superato, le due rendite individuali sono proporzionalmente ridotte.
Supplemento di rendita AVS per le donne che vanno in pensione all’età di riferimento o oltre
Le donne nate tra il 1961 ed il 1969 che vanno in pensione all’età di riferimento o oltre, hanno diritto ad un supplemento sulla propria rendita. L’importo di questo supplemento viene calcolato in base all’anno di nascita, al reddito annuale medio, e al periodo contributivo.
Ultima modifica 10.05.2024