1. Parità di trattamento
Le persone interessate beneficiano, in linea di principio, degli stessi diritti e sottostanno agli stessi obblighi, conformemente alla legislazione di ogni Stato contraente, dei cittadini di tale Stato.
In altre parole, per quanto concerne l’AVS/AI, uno Stato è tenuto, in linea di principio, a trattare i cittadini dello Stato contraente al pari dei propri.
2. Legislazione applicabile
Le persone interessate sottostanno, in linea di principio, a un’unica legislazione di sicurezza sociale.
Ciò significa che una persona esercitante un’attività lucrativa sottostà, in linea di principio, alla legislazione dello Stato in cui svolge la propria attività. Il distacco temporaneo in un altro Stato costituisce un’eccezione al principio di affiliazione per motivi legati al luogo di lavoro.
3. Esportazione delle prestazioni e versamenti unici
La maggior parte delle convenzioni bilaterali prevede l’esportazione delle rendite ordinarie dell’AVS/AI in tutto il mondo.
Le rendite ordinarie dell’AI con un tasso inferiore al 50% sono circoscritte al territorio svizzero.
Alcune convenzioni bilaterali possono prevedere un’indennità forfettaria, un rimborso dei contributi dell’AVS o un trasferimento all’assicurazione sociale estera dei contributi dell’AVS.
Indennità forfettarie
Rimborso dei contributi
Trasferimento dei contributi
4. Cooperazione
Gli Stati contraenti sono tenuti a garantire la mutua assistenza per attuare le Convenzioni bilaterali.
5. Presentazione delle domande di prestazione
Le domande di prestazione devono essere presentate all’istituto di sicurezza sociale dello Stato contraente interessato in funzione del luogo di residenza. Nel caso di domande di rendita dell’AVS/AI presentate presso un istituto di sicurezza sociale estero, quest’ultimo provvede a trasmetterle alla Cassa svizzera di compensazione o all’Ufficio AI per gli assicurati domiciliati all’estero.
Richiedere una prestazione estera
Richiedere una rendita di vecchiaia svizzera
Richiedere una rendita per superstiti svizzera
Richiedere una rendita d’invalidità svizzera
6. Esame del diritto e calcolo delle rendite
Ogni Stato dispone di un sistema di sicurezza sociale proprio e determina le condizioni (età di pensionamento, durata contributiva minima, valutazione dell’invalidità ecc.) e le basi di calcolo per la concessione delle prestazioni conformemente alla legislazione vigente.
In Svizzera, per le rendite ordinarie dell’AVS è richiesta una durata contributiva minima di un anno, mentre per le rendite ordinarie dell’AI di tre anni.
Condizioni e calcolo delle rendite di vecchiaia svizzere
Condizioni e calcolo delle rendite per superstiti svizzere
Condizioni e calcolo delle rendite d’invalidità svizzere
Laddove una convenzione bilaterale lo prevede, è possibile tenere conto dei periodi compiuti all’estero qualora i periodi contributivi in Svizzera non siano sufficienti per ottenere il diritto a una rendita AI.
Se le condizioni di concessione delle prestazioni sono soddisfatte, la Svizzera versa una rendita calcolata sulla base dei periodi di assicurazione compiuti secondo la sua legislazione. Le persone che sono state assicurate in più Stati possono richiedere una rendita parziale in ciascuno di essi.