Convenzioni bilaterali

La Svizzera ha concluso convenzioni bilaterali per coordinare alcuni ambiti del suo sistema di sicurezza sociale, in particolar modo l’AVS e l’AI, con diversi Stati che non sono membri dell’UE o dell’AELS.

La maggior parte delle convenzioni bilaterali riguarda vari ambiti della sicurezza sociale e include disposizioni di coordinamento delle prestazioni. Una parte esigua di convenzioni, le cosiddette convenzioni di distacco, include unicamente disposizioni che regolano il distacco di lavoratori in un altro Stato e il rimborso dei contributi.

In generale, le convenzioni bilaterali si prefiggono di facilitare la mobilità geografica e professionale all’interno degli Stati interessati, garantendo un migliore coordinamento dei vari sistemi di sicurezza sociale. Le prime convenzioni bilaterali sono entrate in vigore già negli anni Sessanta del Novecento.

Ogni convenzione bilaterale di sicurezza sociale è perlopiù completata da un accordo amministrativo che ne precisa le modalità di applicazione.

Occorre osservare che la Svizzera era già vincolata ad alcuni Stati dell’UE e dell’AELS da convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale ancora prima dell’entrata in vigore dell’ALC e dell’AELS riveduta.

Ultima modifica 27.09.2023

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