L’Accordo relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno è il primo strumento multilaterale europeo di sicurezza sociale. Esso istituisce un coordinamento delle legislazioni tra gli Stati contraenti a favore dei lavoratori che navigano sul Reno.
Concluso il 30 novembre 1979 ed entrato in vigore il 1° dicembre 1987, il riveduto Accordo relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno è uno strumento applicabile a un gruppo specifico di lavoratori itineranti. Questi ultimi possono beneficiare del coordinamento dei diversi settori della sicurezza sociale, a prescindere dalla loro nazionalità. L’Accordo è completato da un accordo amministrativo che precisa le modalità di applicazione.
Svizzera | Francia |
Germania | Lussemburgo |
Belgio | Paesi Bassi |
L’Accordo si applica sul territorio degli Stati contraenti a tutte le persone che sono o sono state sottoposte, in qualità di battellieri del Reno, alla legislazione di uno o più di tali Stati, a prescindere dalla loro nazionalità, nonché ai familiari e ai loro superstiti.
Il termine «battellieri del Reno» designa i lavoratori salariati o indipendenti o le persone ad essi parificate in virtù della legislazione applicabile che esercitano la loro attività professionale come lavoratori che navigano a bordo di un’imbarcazione adibita commercialmente alla navigazione sul Reno.
Tuttavia, dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 883/2004 l’Accordo relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno rimane applicabile unicamente all’ambito dell’assoggettamento dei battellieri, e per i cittadini di Stati terzi.
L’Accordo si applica ai seguenti ambiti della sicurezza sociale:
- vecchiaia;
- decesso (prestazioni per i superstiti);
- invalidità;
- malattia e maternità;
- infortuni professionali e malattie professionali;
- disoccupazione;
- assegni familiari.
L’Accordo stabilisce disposizioni sulla parità di trattamento, sulla legislazione applicabile, sulle modalità di presentazione di una domanda di prestazioni, sull’esportazione delle rendite e sulla cooperazione tra Stati contraenti.
Ogni Stato dispone di un sistema di sicurezza sociale proprio e determina le condizioni (età di pensionamento, durata contributiva minima, valutazione dell’invalidità ecc.) e le basi di calcolo per la concessione delle prestazioni conformemente alla legislazione vigente.
Condizioni e calcolo delle rendite di vecchiaia svizzere
Ultima modifica 09.03.2022