1. Parità di trattamento
Le persone interessate beneficiano in linea di principio degli stessi diritti e sottostanno agli stessi obblighi, conformemente alla legislazione di ogni Stato contraente, dei cittadini di tale Stato.
In altre parole, per quanto concerne l’AVS/AI uno Stato è tenuto, in linea di principio, a trattare i cittadini di altri Stati contraenti al pari dei propri.
2. Legislazione applicabile
Le persone interessate sottostanno in linea di principio a un’unica legislazione di sicurezza sociale.
Ciò significa che una persona esercitante un’attività lucrativa sottostà, in linea di principio, alla legislazione dello Stato in cui svolge la propria attività. Il distacco temporaneo in un altro Stato costituisce un’eccezione al principio di affiliazione per motivi legati al luogo di lavoro.
3. Esportazione delle prestazioni
Le rendite ordinarie dell’AVS/AI possono in linea di principio essere esportate in tutto il mondo.
Soltanto le rendite ordinarie dell’AI con un tasso inferiore al 50% sono circoscritte al territorio degli Stati sopracitati.
4. Cooperazione
Gli Stati contraenti sono tenuti a garantire la mutua assistenza per attuare la Convenzione AELS.
5. Presentazione delle domande di prestazione
Le domande di prestazione devono essere presentate in un solo Stato, ossia secondo il caso specifico, presso l’istituzione di assicurazione del luogo di residenza o l’istituzione di assicurazione dell’ultimo Stato in cui la legislazione era applicabile.
Tale istituzione provvede a esaminare le domande secondo la legislazione applicata e a trasmetterle alle istituzioni degli altri Stati interessati.
Richiedere una prestazione estera
Richiedere una rendita di vecchiaia svizzera
Richiedere una rendita per superstiti svizzera
Richiedere una rendita d’invalidità svizzera
6. Esame del diritto e calcolo delle rendite
Ogni Stato dispone di un sistema di sicurezza sociale proprio e determina le condizioni (età di pensionamento, durata contributiva minima, valutazione dell’invalidità ecc.) e le basi di calcolo per la concessione delle prestazioni conformemente alla legislazione vigente.
In Svizzera, per le rendite ordinarie dell’AVS è richiesta una durata contributiva minima di un anno, mentre per le rendite ordinarie dell’AI di tre anni.
Condizioni e calcolo delle rendite di vecchiaia svizzere
Condizioni e calcolo delle rendite per superstiti svizzere
Condizioni e calcolo delle rendite d’invalidità svizzere
Tuttavia è possibile tenere conto dei periodi compiuti in uno o più Stati tra quelli sopracitati qualora i periodi contributivi in Svizzera non siano sufficienti per ottenere il diritto a una rendita dell’AI.
Se le condizioni di concessione delle prestazioni sono soddisfatte, la Svizzera versa una rendita calcolata sulla base dei periodi di assicurazione compiuti secondo la sua legislazione. Le persone che sono state assicurate in più Stati possono richiedere una rendita parziale in ciascuno di essi.