Scambi di informazioni tra l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) e le casse pensioni (2° pilastro)

Questa pagina descrive i canali di comunicazione tra l’Ufficio centrale di compensazione (UCC), le casse pensioni della previdenza professionale (2°pilastro) e il Fondo di garanzia LPP (ufficio centrale del 2°pilastro).

Primo canale di comunicazione

Ufficio centrale di compensazione tramite UPIServices

Questo canale di comunicazione tra l’Ufficio centrale di compensazione e le casse pensioni del 2° pilastro richiede l’interrogazione della banca dati UPI tramite UPIServices.

I dati che contiene permettono di visualizzare le date di decesso degli assicurati.

Per poter utilizzare tale servizio, la cassa di previdenza professionale deve essere riconosciuta come utente sistematica del numero AVS.

Per ulteriori informazioni: Utilizzazione sistematica del numero AVS (USN)


Secondo canale di comunicazione

Il Fondo di garanzia LPP (ufficio centrale del 2°pilastro) comunica tramite l’UCC con le casse pensione della previdenza professionale

È stato creato un secondo canale di comunicazione tra l’Ufficio centrale di compensazione UCC e il Fondo di garanzia LPP (Ufficio centrale del 2° pilastro). Inizialmente prevista per il 1° luglio, la messa in servizio è stata attivata il 1° novembre 2024.

Le casse pensioni del 2°pilastro devono rivolgersi obbligatoriamente al Fondo di garanzia LPP (ufficio centrale del 2°pilastro) per ottenere le informazioni contenute nella banca dati dell’UCC.

Le informazioni comunicate dall’UCC al Fondo di garanzia LPP sono indicate all’articolo 58a della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP; RS 831.40):

Beneficiario della rendita

  • data del decesso;
  • stato civile;
  • indirizzo (se residente all’estero);
  • data dell’ultimo certificato di vita;
  • nome della cassa di compensazione dell’AVS che versa la rendita.

Coniuge e/o superstiti

  • data di nascita e il numero AVS del coniuge o del partner registrato del beneficiario della rendita;
  • lo stato civile del coniuge superstite o del partner registrato superstite;
  • indirizzo di eventuali superstiti;
  • le rendite per figli e per orfani versate.

I dati forniti sono quelli che sono stati convalidati nel registro dell’UCC. In alcuni casi, il processo di convalida può durare qualche giorno o addirittura qualche settimana. I dati forniti in un determinato momento possono non essere più attuali (può accadere che, ad esempio, un decesso verificatosi alcuni giorni prima della presentazione della richiesta non sia stato registrato correttamente).

Per ottenere ulteriori informazioni su questo secondo canale di comunicazione, rivolgersi direttamente al Fondo di garanzia LPP:

Eigerplatz 2
Casella postale 1023
3000 Berna 14
Tel. +41 31 380 79 71
info@sfbvg.ch

Ultima modifica 22.08.2025

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