Perizie mediche monodisciplinari, bidisciplinari e pluridisciplinari

La fatturazione delle prestazioni fornite nel quadro delle perizie mediche monodisciplinari, bidisciplinari e pluridisciplinari deve soddisfare nuovi requisiti. Questi ultimi si applicano ai medici incaricati di svolgere perizie monodisciplinari, alle coppie di periti e ai centri peritali accreditati dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

La riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2022, ha permesso di mettere in atto diverse misure volte a migliorare la trasparenza per gli assicurati per quanto riguarda le perizie mediche e la loro attribuzione. In particolare, gli uffici AI sono tenuti a pubblicare ogni anno un elenco contenente dati per ogni perito, coppia di periti e centro peritale incaricato che concernono anche i rimborsi (art. 41b OAI). I dati sui rimborsi, basati sulle fatture pagate, devono permettere d’individuare:

  • in caso di perizie monodisciplinari, il medico che le ha eseguite;
  • in caso di perizie bidisciplinari attribuite a una coppia di periti accreditata dall’UFAS, i due medici che le hanno eseguite;
  • in caso di perizie bidisciplinari e pluridisciplinari attribuite a un centro peritale accreditato dall’UFAS, il centro peritale che le ha eseguite.

Attualmente, le informazioni disponibili sulle fatture non consentono di evincere questi dati. Questo significa che per gli anni 2022 e 2023 gli uffici AI non sono in grado di pubblicare i dati sui rimborsi conformemente all’OAI. Per rimediare a questa situazione, l’UFAS e l’UCC hanno definito i requisiti che le fatture devono soddisfare per poter disporre di tutti i dati necessari a partire dal 2024. I nuovi requisiti si applicano alle fatture per le prestazioni fornite nel quadro di perizie mediche monodisciplinari, bidisciplinari o pluridisciplinari.

Poiché tutte le fatture pagate dall’UCC nel 2024 dovranno rispettare i nuovi requisiti, gli adeguamenti necessari dovranno essere implementati il prima possibile. Per questo motivo, i nuovi requisiti saranno introdotti con effetto dal 1° luglio 2023. I fornitori di prestazioni disporranno di un periodo transitorio di due mesi per adeguarvisi. Questo significa che a partire dal 1° settembre 2023 tutte le fatture dovranno soddisfare i nuovi requisiti. In caso contrario, l’UCC le rispedirà al mittente per le dovute correzioni.

Partiamo dal presupposto che tutte le fatture precedenti il 1° settembre 2023 potranno essere pagate nel 2023 e quindi non dovranno soddisfare i nuovi requisiti. Tuttavia, se il pagamento dovesse essere effettuato nel 2024, in caso di mancata conformità l’UCC sarebbe tenuto a rispedirle al mittente affinché le corregga.

Ultima modifica 05.10.2023

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