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Pubblicato il 17 marzo 2025

Rendite di vecchiaia

La rendita di vecchiaia si rivolge alle persone che raggiungono l’età di riferimento e che soddisfanno certe condizioni. Tuttavia, il pagamento di questa rendita può essere anticipato o rinviato.

Età di riferimento

In Svizzera il termine «età di riferimento» corrisponde all’ «età di pensionamento».

L'età di riferimento per gli uomini è fissata a 65 anni.

L'età di riferimento per le donne aumenterà gradualmente da 64 a 65 anni nel modo seguente:

Condizioni da soddisfare

  • ha versato contributi all’AVS/AI per almeno dodici mesi, o
  • è stato assicurato tramite il coniuge, che ha svolto un’attività lucrativa et ha quindi versato almeno il doppio del contributo minimo, oppure
  • si possono conteggiare per Lei degli accrediti per compiti educativi o assistenziali.

Il versamento della rendita di vecchiaia inizia il mese successivo a quello dell’età di riferimento e si estingue alla fine del mese in cui viene a mancare.

Anticipare la rendita

È possibile anticipare il versamento della Sua rendita di vecchiaia mese per mese, da 1 a 24 mesi a partire dal mese successivo a quello del compimento del Suo 63° anno di età.

Le donne nate tra il 1961 e il 1969 possono tuttavia continuare ad anticipare la loro rendita a partire dal mese successivo a quello del compimento del 62° anno di età.

È possibile chiedere di percepire tra il 20% e l’80% della Sua rendita in modo progressivo.

Tasso di riduzione applicato per tutta la durata del pensionamento:

  • 6,8% per ogni anno di anticipazione, per gli uomini, e per le donne nate fino al 1960 o nate dal 1970 in poi
  • dal 1er gennaio 2025, le donne nate tra il 1961 ed il 1969 che anticipano il versamento della propria rendita AVS usufruiscono di un tasso di riduzione favorevole

Durante il periodo di anticipazione della rendita non viene corrisposta alcuna rendita per figli.

La domanda di rendita deve essere presentata al più tardi nel corso del mese in cui compie l’età alla quale desidera percepire la rendita anticipata.

Il versamento della rendita di vecchiaia anticipata può essere effettuato al più presto il mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Rinviare la rendita

Il pagamento della rendita di vecchiaia può essere rinviato da 1 anno fino ad un massimo di 5 anni, ed usufruire così di un supplemento mensile.

È possibile rinviare l’intera rendita o una quota della stessa. La quota del rinvio parziale può essere espressa da un minimo di 20% fino un massimo dell’80% della rendita.

Deve presentare la Sua domanda entro il termine di 1 anno dopo il compimento dell’età di riferimento, senza determinare in anticipo la durata del rinvio.

Quando posticipa il versamento della Sua rendita di vecchiaia, rinvia anche le eventuali rendite per figli.

Revoca del rinvio

La rendita rinviata può essere revocata in qualsiasi momento per un mese preciso.

La revoca (completa o parziale) può essere richiesta al più presto 12 mesi dopo l’età di riferimento, e al più tardi al compimento dei 70 anni.

A tal fine, si prega di compilare il seguente modulo e di inviarlo alla Cassa svizzera di compensazione:

Questo modulo consente anche la modifica della quota di rinvio della rendita (ad esempio passare dal rinvio dell’80% della rendita a quello del 50%). Tale variazione di quota può essere richiesta solo un’unica volta.

Attività lavorativa dopo i 65 anni

Per le persone che svolgono un’attività lavorativa in Svizzera e che hanno già raggiunto l’età pensionabile permane l’obbligo contributivo, o sul salario complessivo, o con una franchigia di 1'400 franchi al mese.

In compenso, possono a determinate condizioni usufruire dei seguenti vantaggi:

  • Tener conto dei contributi AVS versati dopo i 65 anni di età;
  • Colmare delle lacune contributive;
  • Migliorare il reddito annuale determinante;
  • Migliorare la rendita di vecchiaia (fino all’ammontare della rendita massima).

Se continua a versare dei contributi dopo l’età di riferimento, è possibile per Lei richiedere un ricalcolo della Sua rendita. Tuttavia questo nuovo calcolo viene effettuato soltanto su richiesta ed una sola volta. Gli assicurati che percepiscono già una prestazione AVS al 1° gennaio 2024 e che non hanno ancora compiuto 70 anni alla stessa data, possono anche richiedere un nuovo calcolo della loro prestazione AVS.

A tal fine, si prega di compilare il seguente modulo e di inviarlo alla Cassa svizzera di compensazione:

Il diritto sorge non prima del mese successivo a quello in cui viene presentata la richiesta di ricalcolo. 

Calcolo delle rendite di vecchiaia

Le rendite sono calcolate sulla base:

  • degli anni di contribuzione computabili;
  • del reddito proveniente dall’attività lucrativa;
  • degli accrediti per compiti educativi e assistenziali.

Se ha soddisfatto il Suo obbligo contributivo senza lacune a partire dall’anno del Suo 21° anno di età fino all’età di riferimento, ha diritto ad una rendita completa.

Se la durata contributiva è incompleta, percepirà una rendita parziale.

Più informazioni : Opuscolo 3.01 Rendite di vecchiaia e assegni per grandi invalidi dell’AVS

Ripartizione dei redditi o «splitting»

Per «splitting» si intende la divisione dei redditi conseguiti durante il matrimonio.

I redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi.

La ripartizione è effettuata quando:

entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita dell’AVS o dell’AI; una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia; il matrimonio è sciolto mediante divorzio.

Opuscolo 1.02 Splitting in caso di divorzio

Modulo 318.269 - Richiesta di ripartizione dei redditi in caso di divorzio (splitting)

Limite massimo per le rendite di una coppia di coniugi

La somma delle due rendite individuali di una coppia di coniugi non può superare il 150% della rendita massima. Se tale importo massimo è superato, le due rendite individuali sono proporzionalmente ridotte.

Supplemento di rendita AVS per le donne

Le donne nate tra il 1961 ed il 1969 che vanno in pensione all’età di riferimento o oltre, hanno diritto ad un supplemento sulla propria rendita.

Più informazioni : Opuscolo 31 Stabilizzazione dell’AVS

Richiedere una rendita di vecchiaia

Tabella delle rendite - AVS/AI (in francese e in tedesco)