Date di versamento delle rendite AVS/AI
L’accredito della rendita avviene diversi giorni dopo la data dell’ordine di pagamento della Cassa svizzera di compensazione.
L'ordine di pagamento viene eseguito il quinto giorno lavorativo del mese alle seguenti date:
Il pagamento della rendita viene effettuato per il corrente mese. Ciò sottintende, per esempio, che con l’ordine di pagamento del 05.02.2026, riceverà la rendita del mese di febbraio 2026.
Il tempo necessario per ricevere la rendita dipende dal metodo di trasferimento (bonifico bancario, assegno o bonifico postale) e dal paese di destinazione.
Il termine legale per il pagamento delle rendite è stabilito dall’articolo 72 dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS): «Le casse di compensazione impartiscono per tempo alla posta o alla banca gli ordini di pagamento, in modo che il pagamento possa essere effettuato entro il 20° giorno del mese.»
In caso di mancata ricezione di un versamento, i reclami formulati per scritto dagli assicurati verranno presi in considerazione dopo il termine legale, ossia a partire dal 20° giorno del mese.
Nel caso in cui il denaro versato ritorni sul nostro conto contattiamo il beneficiario per verificarne le ragioni. Non possiamo effettuare un nuovo versamento se non disponiamo di sufficienti informazioni per aggiornare le coordinate bancarie del beneficiario.
Versamento annuo delle prestazioni
Il pagamento delle rendite è mensile. Tuttavia, il pagamento delle rendite di un importo esiguo viene annualizzato. Può essere eseguito mensilmente su richiesta scritta.